USO DI AUTOMEZZI IN FUORISTRADA PER L’ATTIVITA’ SPELEOLOGICA
Si possono usare automobili in fuoristrada e nelle strade forestali del Friuli Venezia Giulia per l’attività speleologica.
Con legge 34 del 1981 la Regione, applicando in modo troppo rigido una giusta forma di tutela dell’ambiente, aveva vietato il transito fuoristrada nelle zone soggette a vincolo idrogeologico (ad esempio, in quasi tutto il Carso) ammettendo poche eccezioni. Fra queste non vi era l’attività speleologica.
Con la legge n. 15 del 1991 e successive modificazioni, (un’intera legge per sostituire un articolo) la Regione ha rimediato a questa ed altre dimenticanze.
Ad oggi l’autorizzazione, ai sensi della Legge Regionale 9/2007 che ha spostato le competenze in mataria,viene rilasciata per singola autovettura, dalla Provincia su istanza del presidente del gruppo speleologico.
Scarica il testo di legge coordinato con la L.R. 9/2007
FAX SIMILE DI PERMESSO RILASCIATO DALLA PROVINCIA

