Radon e grotte turistiche

 

ESPOSIZIONE AL RADON NELLE GROTTE TURISTICHE

La maggior sensibilità normativa in campo prevenzionistico, soprattutto negli ambienti e luoghi di lavoro, ha portato a prendere in considerazione anche alcuni rischi di cui prima non c’è ne curavamo. Uno di questi è proprio il RADON (in ordine d’importanza sanitaria: Rn-222, Rn-220) che è un gas nobile radioattivo naturale e come elemento allo stato gassoso è particolarmente pericoloso a causa, sia della sua capacità di concentrazione in ambienti chiusi, che del suo decadimento naturale in elementi-figli a loro volta radioattivi (principali: Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214).
Il Radon viene generato continuamente da alcune rocce della crosta terrestre, in particolare da lave, tufi, pozzolane, alcuni graniti, ecc., per la presenza in esse di percentuali variabili dei progenitori del Radon e dei relativi prodotti di decadimento (catene naturali dell’Uranio e del Torio). Sebbene sia lecito immaginare che le concentrazioni di Radon siano maggiori nei materiali di origine vulcanica, spesso si riscontrano elevati tenori di radionuclidi naturali anche nelle rocce sedimentarie come calcari, marne, flysh, ecc.
Per quanto sopra si è sviluppata una normativa prevenzionistica che impone in particolare di valutare i rischi lavorativi delle persone esposte a questo gas e che operano nelle grotte in modo continuato e professionale. Possiamo pertanto affermare che ne il turista di passaggio ne lo speleologo abituale, possa considerarsi persona esposta professionalmente a tale gas; i cui effetti a lungo termine sono oggi molto discussi nella letteratura scientifica specializzata.

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO PERSONALE DIPENDENTE NELLE GROTTE TURISTICHE

Dall’analisi della normativa Nazionale che tratta tale materia, possono pertanto riassumersi gli obblighi principali che ne derivano:
Tutti i datori di lavoro che utilizzano personale dipendente in ambiente sotterraneo (grotte comprese) devono fare la valutazione del rischio di esposizione alle sorgenti naturali radioattive (isotopo 222 del radon) indipendentemente dal tempo di esposizione o dalla presenza o meno di rocce che possono o meno sviluppare tale gas. Tale valutazione rientra nell’ambito dell’art. 4 del D.L.gs 626/96 (sicurezza sul lavoro) oggi D.L.gs 81/08
Il datore di lavoro non può eseguire la valutazione del rischio in prima persona ma deve nominare l’esperto qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma che a valle delle misure eseguite produrrà una relazione tecnica in merito ai valori di radioattività riscontrati e al conseguente rischio di esposizione dei lavoratori esposti.
Il nominativo dell’esperto qualificato nominato deve essere  comunicato all’ispettorato del lavoro competente per territorio; ente questo deputato anche alla vigilanza in materia.
L’esperto qualificato per fare la valutazione del rischio deve oltre ad analizzare l’ambiente eseguire anche la sorveglianza fisica dello stesso (misure di radioattività) per determinare poi il rischio di assorbimento per i lavoratori.
Se non vengono superati certi livelli ambientali di emissione (400 Bq/m3) non serve fare altre misure nel tempo, diversamente bisogna ripetere le misure l’anno successivo.
Un altro parametro da valutare è invece la dose efficace assorbita dai lavoratori i cui limiti, per essere dichiarati “non esposti” sono fissati in  1 mSv per anno solare come corpo intero o  15 mSv per il cristallino e 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.
Nel merito delle dosimetrie ai lavoratori queste diventano obbligatorie solo nel caso in cui una prima indagine dimostri che la radioattività ambientale supera i 400 Bq/m3; in caso di valori inferiori, questo dato è sufficiente per dire che non c’è rischio professionale. In caso contrario la dosimetria su base annuale dovrà dimostrare una esposizione inferire a 3 mSv per poter affermare che i lavoratori NON SONO SOGGETTI ESPOSTI.
Tale valore di esposizione risulta anche il limite per attuare o meno sia le eventuali misure di bonifica che la tutela sanitaria dei lavoratori esposti.
Paolo Toffanin

ALCUNI VALORI DI RADON MISURATI NELLE GROTTE DEL CARSO TRIESTINO

A titolo documentale, si riportano alcune misure di RADON effettuate negli ultimi 20 anni in alcune grotte del Carso Triestino sia da parte di noti studiosi dell’argomento che dAll’Università agli Studi di Trieste Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:

Nome Grotta Anno misure Valori (Bg/m3)
Grotta Gigante – 2VG 1983 160 – 200
2009 234 – 320 (medi/anno)
Grotta del Guano – 2686 VG 1988 175 ± 854
Caverna a NW di Fernetti – 4203 VG 1988 354 ± 2027
Grotta C. Doria – 3875 VG 1988 126 ± 445
1996 2900 ± 3 – 3700 ± 5 – 3400 ± 6
1996 3500 ± 5 – 3900 ± 5
Grotta dell’Orso -7 VG 1988 116 ± 404
1990 180 ± 20 – 260 ± 5
1996 600 ± 9 – 700 ± 17 – 900 ± 15
Torri di Slivia – 39 VG 1988 109 ± 345
Grotta Bac – 49 VG 1990 12 ± 570
1996 3100 ± 3 – 5600 ± 4 – 8700 ± 3
Grotta dei Ciclami – 2433 VG 1990 3 ±160
1996 1200 ± 5 – 2100 ± 8 – 3700 ± 5
Grotta Lindner – 3988 VG 1990 270 ± 7
Grotta Germoni –  4429 VG 1990 2410 ± 20 – 5060 ± 140
Grotta di Visogliano – 414 VG 1990 560 ± 35 – 1890 ± 70
1996 1200 ± 6 – 2300 ± 7 – 3800 ± 5
Abisso III N di Banne – 4630 VG 1990 4620 ± 70 – 9570 ± 210
Abisso Zulla – 3873 VG 1990 2570 ± 95
Caverna Tripoli – 241 VG 1996 300 ± 13 – 600 ± 19 – 700 ± 16
Grotta Ercole – 6 VG 1996 800 ± 7 – 2100 ± 8 – 2700 ± 7
Grotta de Monte Gurca – 249 VG 1996 7000 ± 3 –  4300 ± 5
Grotta delle Perle – 2699 VG 1966 2900 ± 3 – 8300 ± 3 – 10000 ± 3
Grotta di Trebiciano – 17 VG 1966 2900 ± 3 – 2900 ± 6 – 2000 ± 8
1966 3200 ± 6 – 1600 ± 10
1996 700 ± 21 –  500 ± 26
Grotta Savi – 5730 VG 1996 5200 ± 4 – 8200 ± 3 – 5900 ± 4
Grotta Skilan – 5720 VG 1996 13400 ± 2 – 6000 ± 3 – 1800 ± 8

Bibliografia
ARPA – F.V.G. indagine ambientale per conto della Grotta Gigante anno 2009
ARPA – PIEMONTE (A.S.L. 12 BIELLA, Serv. Sanità Pubblica Veterinaria, Via Don Sturzo 20, 13900 Biella)
Tesi di Laurea in fisica di Massimo Vascotto anno 95-96 Università agli Studi di Trieste
Cappa et. Al. – 1993
Fornasier – 1990
Arrigo A. Cigna – 1986

Vedi normativa nazionale