IL CARBURO DI CALCIO (Formula chimica: CaC2)– I PROBLEMI LEGATI ALLA SUA DETENZIONE
Nonostante la nuova tecnologie a LED per l’illuminazione dell’attività speleologica stia avanzando in modo prepotente nell’uso comune tale da sostituirsi sempre più spesso all’illuminazione con l’acetilene (gas questo prodotto dalla reazione chimica del carburo di calcio con l’acqua), tali “pietre magiche” restano ancora una risorsa ineliminabile per le esplorazioni in ambienti severi e freddi dove il conforto ed il calore dato dalla fiamma della lampada a carburo molte volte diventa anche una questione di sopravivenza.
Oltre che la tecnologia, anche un rinnovato senso ambientalista spinge oggi gli speleologi ad abbandonare tale sistema che oltre produrre rifiuti inquinanti per le grotte (calce spenta), se non riportati in superficie, in alcuni casi crea anche dell’imbrattamento dovuto al nero fumo lasciato nelle strettoie e nei luoghi angusti. Qualcuno potrà obiettare che quando si fa un rilievo esplorativo non c’è di meglio che una piccola sfiammata di carburo sulla parete per lasciare il “segno” ed in ciò condivido l’opinione.
Il LED comunque avanza tanto che molti gruppi grotte tendono a vietare adirittura l’accesso in alcune cavità di particolare pregio con l’impianto ad acetilene proprio per arrestare l’imbrattamento dei soliti “distratti”.
Quanto premesso, il carburo non è ancora scomparso dalle attività speleologiche, e nonostante il suo acquisto sia libero anche se non più diffuso come una volta (chi non si ricorda che il carburo si poteva acquistare in qualsiasi drogheria ben fornita) oggi dobbiamo anche affrontare alcuni aspetti di sicurezza in funzione alla normativa esistente che in caso di incidente e non solo, potrebbero portare a spiacevoli responsabilità anche penali.
Esaminata pertanto la normativa ancora in vigore in Italia, si possono così riassumere gli obblighi ed i limiti di chi detiene il Carburo di Calcio:
- Non si abbisogna di alcuna licenza Prefettizia per depositi fino a 300 Kg di carburo ma l’art. 10 del Regio Decreto n° 660 del 29/11/1906 fa espresso DIVIETO di tenere il carburo in locali interrati
ATTENZIONE CHE SE VENGONO SUPERATI I 300 Kg nello stesso edificio senza licenza si va incontro a violazioni in materia di pubblica sicurezza la cui vigilanza viene svolta dagli Organi di Polizia che controllano i prodotti esplodenti.
- Il Decreto Ministeriale del 16/02/1982 ha modificato le vecchie tabelle del D.M. 27.09.65 per cui se prima non si era soggetti al Parere dei Vigili del Fuoco fino a 1000 Kg di carburo in deposito, oggi in teoria basterebbe anche 1 Kg per essere soggetti alla normativa.
- Una circolare esplicativa n° 25 MI. SA. (82) 9 del 02/06/1982 dei VV.F sul decreto di cui sopra non da alcuna facilitazione od esenzione nel merito della detenzione del carburo in piccole quantità;
- Per tenerlo in un ambiente, questo dovrebbe essere areato, asciutto e privo di materiali infiammabili e contenuto in recipienti di ferro chiusi ermeticamente. Per essere in regola il Presidente del Gruppo grotte dovrebbe comunque avviare una pratica per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi con scadenza triennale. Da tenere presente che la normativa non fa distingui tra Datori di Lavoro, Società, o cittadini, in quanto la normativa indica genericamente “Titolari e Responsabili di attività”; in quanto lo spirito della norma è quello di tutelare il rischio di scoppio ed incendio delle attività a rischio indipendentemente dalla tipologia giuridica.
- Il deposito va comunque segnalato da apposita cartellonistica specificando che trattasi di carburo di calcio, non utilizzare acqua, non accendere fiamme libere
A concludere con depositi fino a 300 Kg si è in regola con le nome in materia di pubblica sicurezza per la semplice detenzione, mentre in caso di incidente (scoppio o incendio) o di semplice vigilanza prevenzionistica, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco potrà verificare se erano state adottate tutte le misure di prevenzione compreso l’aver ottenuto in via preventiva il famoso Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.); in assenza di questo, potrà essere comminata una contravvenzione ma estinguibile mediante pagamento di una ammenda per via amministrativa.
Paolo Toffanin
SI RIPORTANO PER DOCUMENTAZIONE GLI STRALCI DELLE LEGGI CUI SI E’ FATTO RIFERIMENTO.
Regio Decreto n° 660 del 29/11/1906
Regolamento per l’uso del carburo di calcio e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene.
Capo 3 – Conservazione e trasporto del carburo di calcio
Art. 10.
I depositi di carburo di calcio debbono essere in locali fuori terra, riparati dalle acque, aereati e sufficientemente illuminati.
Nei detti locali non possono essere tenute materie infiammabili, E’ vietato entrarvi o illuminarvi con lumi a fiamma libera.
Art. 11.
Il carburo di calcio deve essere contenuto in recipienti di metallo, con chiusura che non permetta facilmente la penetrazione dell’acqua.
Art. 12.
Tutti i recipienti contenenti il carburo di calcio debbono portare, a grossi caratteri e facilmente visibile, la legenda: “Carburo di calcio – conservarlo asciutto”.
Art. 13.
Il carburo di calcio non può essere trasportato che in recipienti che soddisfino alle condizioni stabilite dagli articoli 11 e 12, e senza pregiudizio delle altre disposizioni delle autorità governative che esercitano o sorvegliano il servizio pubblico dei trasporti.
Art. 14.
Non occorre alcuna licenza per i depositi nei quali si abbia una quantità di carburo di calcio non eccedente 300 chilogrammi.
Art. 15
I depositi di carburo di calcio da oltre 300 sino a 2,000 chilogrammi possono essere fatti in qualunque locale, esclusi gli ambienti d’abitazione.
I depositi da oltre 2,000 sino a 50,000 chilogrammi debbono esser fatti in locali chiusi, a ciò appositamente destinati.
I depositi di oltre 50,000 chilogrammi, oltre ad essere in locali separati, debbono trovarsi distanti almeno 15 metri da ogni luogo abitato.
Per depositi di quantità maggiori occorre la licenza che viene rispettivamente rilasciata:
a. dalle autorità locali di pubblica sicurezza per quantità da oltre 300 chilogrammi sino a 2000 chilogrammi;
b. dal sotto prefetto per le quantità da oltre 2.000 chilogrammi sino a 50.000 chilogrammi;
c. dal prefetto per quantità superiori a 50.000 chilogrammi;
d. al prefetto spetta altresì rilasciare nel circondario del capoluogo della provincia la licenza per i depositi di carburo di calcio che ne contengano più di 2.000 chilogrammi.
Decreto Ministeriale del 16/02/1982 – Modificazioni del D.M. 27.09.1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all’esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del «Certificato di prevenzione incendi», nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall’elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell’interno e dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, forma parte integrante del presente decreto.
I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l’obbligo di richiedere il rinnovo del «Certificato di prevenzione incendi» quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.
Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (Art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966) .
Attività:
28. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili
Periodicità della visita (in anni): 3
Circolare n° 25 MI. SA. (82) 9 del 02/06/1982
Decreto ministeriale 16.02.1982 – Modificazioni del decreto ministeriale 27.09.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi – Chiarimenti e criteri applicativi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 è stato pubblicato il D.M. 16.02.82 recante modificazioni del D.M. 27.09.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Le modificazioni apportate al precedente elenco delle attività soggette al controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco si sono basate su una attenta ed approfondita analisi dei rischi potenziali di incendio tenendo conto dei dati statistici disponibili, delle esperienze acquisite nell’attività di estinzione e prevenzione incendi svolta dal 1965 ad oggi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della opportunità di graduare gli adempimenti secondo i criteri emergenti dalla anzidetta analisi.
Nella elaborazione del nuovo elenco delle attività da sottoporre al controllo si è ritenuto opportuno introdurre gli aggiornamenti conseguenti lo sviluppo tecnologico registrato negli ultimi vent’anni nonché di proporre, in luogo di generiche indicazioni di attività industriali e commerciali, indicazioni più precise basate sulle caratteristiche dei prodotti trattati e delle relative lavorazioni al fine di ridurre gli inconvenienti e le incertezze verificatisi nel passato.
Si è ritenuto anche di dover inserire direttamente nell’elenco una serie di attività che, pur presentando limitati rischi di incendio, sono da considerarsi pericolose per le conseguenze che eventi, anche di limitata rilevanza, possono avere a causa dell’affollamento delle persone e della loro particolare destinazione.
Legge ordinaria del Parlamento n° 818 del 07/12/1984
Art. 1.
I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell’interno 16.02.82 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla L. 26-07.65 n. 966 ed al D.P.R. 29.07.82 n. 577.
Decreto ministeriale 30 giugno 1948 (in Gazz. Uff., 3 luglio, n. 152). — Sblocco dei fertilizzanti, carburo di calcio o pneumatici.
Articolo 1
Sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella «Gazzetta Ufficiale» n. 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e restituiti al libero commercio:
1) i fertilizzanti azotati;
2) il carburo di calcio;