Le grotte Tutelate

 

TUTELA DELLE GROTTE. RISULTATI OTTENUTI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Pubblicato sul n. 29 di PROGRESSIONE – Anno 1993
Quando, nell’ormai lontano 1966, la nostra Regione promulgava la L.R. n°27 (1 sett. 1966 – Norme di interpretazione della legge statale 29 giugno 1939, n°1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli -Venezia Giulia) veniva raggiunto un’importante risultato sul riconoscimento dell’esistenza delle grotte e sulle finalità della speleologia. Nella stessa legge all’Art. 3 veniva inoltre istituito il Catasto Regionale delle Grotte e affidato, come tenuta, a “sezione del CAI specializzata in ricerche speleologiche, ecc.”. Da allora la Commissione Grotte “E.Boegan” della Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del C.A.I. gestisce tale “strumento” regionale, perfezionandolo con il passare degli anni.
Ma sul contenuto più specifico dell’applicazione di questa legge la Regione si limitò, fino ad un anno fa, ad applicare l’Art. 1 b), ossia quella parte che stabilisce i contributi annuali per l’attività agli oltre 20 gruppi speleologici della nostra Regione.
Negli anni che seguirono la promulgazione di questa legge, vennero emesse numerose altre leggi nazionali e regionali sulla tutela dell’ambiente, sorsero cosi i parchi, gli ambiti di tutela. i piani urbanistici regionali. Ma in materia di grotte, queste rientravano in una specie di generica tutela ambientale solamente in quelle zone o in quelle aree ove vi era un preminente interesse botanico-forestale.
In altre parole le grotte che ricadevano “fuori” di tali particolari ambiti non erano oggetto di alcuna tutela fatto salvo che per l’interesse al vincolo idrogeologico. Una tutela immediata viene invece fatta in base alla legge 1 giugno 1939, n°1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, comprese le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà).
Ma ciò, in quanto che le “cose”   sopra elencate, sono considerate beni inalienabili e cosi il riconoscimento di questo tipo di tutela riguarda l’oggetto e non il contenitore. E’ cosi che solamente una minima parte delle grotte esistenti, in quanto esplorate e rilevate ed in particolare quelle a galleria, possono essere eventualmente interessate da tale forma di tutela.
Come indicato nella parte iniziale di questo lavoro, la L.R. 1 sett. 1966, 17-27, recepisce invece quanto contenuto nella legge 29 giugno 1939, n°1497 (Protezione delle bellezze naturali) in cui all’Art. 1 recita: ” … le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica”; quindi solo alcune e “particolari cavità.
Infatti, ritornando alla nostra L.R. 27, all’Art. 1, a) recita: “.. ad emanare, nel quadro della disciplina normativa, di cui alla legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, e con il rispetto delle attribuzioni dell’autorità militare, i provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento ed il deturpamento delle cavità naturali della Regione”.
In tutti questi anni trascorsi dall’emanazione della L.R. 27. non si era mai pensato anche all’applicabilità di detto articolo, in quanto c’era un problema di fondo, ossia quello dell’esistenza giuridica delle grotte, della loro proprietà e soprattutto delle competenze dirette ed indirette sull’applicazione integrale della “legge di tutela”. Nel 1974 la Soprintendenza di Cagliari sottoponeva il quesito della proprietà delle grotte al Ministero della Pubblica Istruzione, a causa di grossi problemi di sfruttamento clandestino delle concrezioni calcitiche.
Per arrivare ad una tutela attiva era quindi necessario conoscere a chi dovevano venir notificati i documenti relativi, condiderato che “.. tali beni non risultano accatastati in quanto sotterranei”.
Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, nel 1980 trasmetteva – per opportuna conoscenza e norma – a tutti i Soprintendenti per i beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici, copia della nota n. 1341 1 del 4.7.1979 con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato aveva dato una risposta ad alcuni quesiti in materia di tutela delle grotte naturali a norma della legge 29.61939, n.1089.
In sostanza l’Avvocatura considerava che se la dichiarazione di notevole interesse pubblico doveva venir notificata “ai proprietari”, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili, sembra che il problema possa trovare soluzione nel senso:

  1. che la notifica debba eseguirsi nei confronti tanto di coloro che risultano essere i proprietari dei terreni nei quali si aprono le imboccature conosciute delle grotte quanto di coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i terreni medesimi. L’Avvocatura inoltre afferma che avuto riguardo alla possibilità che la caverna si sviluppi sotto terreni di aliena proprietà e considerato che pur in tal caso essa risulterebbe praticabile nell’intero sviluppo degli stessi soggetti nella cui disponibilità si trovano i terreni ricomprendenti gli accessi – sembra opportuno precisare espressamente, nell’approvazione” di cui all’art. 11 R.D. 3.6.1940 n.1357, che essa riguarda l’intera caverna nella sua unità ed in tutto il suo sviluppo e che le conseguenti limitazioni si estendono a tutte le attività praticabili nel suo interno a qualsiasi livello ed a qualsiasi distanza degli accessi rilevati.
  2. che nel caso di successiva scoperta di altre imboccature, debba operarsi una nuova dichiarazione di interesse pubblico limitata alla nuova scoperta.

Veniva con ciò sancito un principio fondamentale in materia di grotte e di esplorazione. ossia quello della continuità sotterranea della grotta in quanto “oggetto da tutelare”.
L’Avvocatura conclude con l’affermazione che – per quanto concerne l’eventualità che la grotta si sviluppi in profondità sotto terreni nella disponibilità di soggetti diversi da quelli destinatari della notifica – che la circostanza non abbia alcun rilievo ai fini delle attività di esplorazione e di ricerca, tenuto conto del disposto dell’art. 840, comma secondo. C.C., secondo il quale il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono a tale profondità nel sottosuolo che egli non abbia interesse ad escluderle.
In questi ultimi anni quanto previsto dalla legge 1497/1939 era nel frattempo in buona parte passato, con legge delega, dalle competenze dello Stato, alle Regioni e, nel nostro caso la L.R. 1/9/1966 n. 27, rientra perfettamente bene aitinchè si possa provvedere alla tutela delle grotte di particolare interesse, utilizzando gli strumenti regionali.
La competenza passò cosi alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, attraverso una “Commissione consultiva per i beni ambientali”. In base ad elenchi preesistenti di grotte di grande interesse, il Catasto Regionale delle Grotte, istituito come già ricordato con la L.R. 2711966, rilasciava un elenco di 140 cavità portanti la sigla VG ed appartenenti quindi al Carso triestino-goriziano.
Tale precedenza sulle cavità targate FR era derivata dal fatto che la grande antropizzazione, la fitta viabilità, la presenza di numerose strutture di servizio, nell’area del Carso, fossero dei motivi di precedenza ed in alcuni casi anche di urgenza, per procedere alla rapida tutela delle grotte significative o in “reale” pericolo di distruzione.
Tale particolare situazione di “allarme”, derivava anche dal fatto che dall’epoca della costituzione del Catasto Regionale delle Grotte, per vari motivi. circa 400 cavità sono scomparse o per lo meno non sono state   trovate. Nell’elenco delle 140 cavità proposte per la tutela, ben 63 hanno anche contenuti archeologici e quindi soggette alla legge 1089/1939.
Resta comunque inteso che tutte le 140 cavità hanno cospicui interessi di “singolarità naturalistica” secondo quanto previsto della legge 1497/1939, il Catasto, nell’operare questa scelta di cavità, faceva una riserva mentale per altre 60 grotte (senza proporne quali), raggiungendo cosi il numero di 200 che era stato di massima concordato con la Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Questo secondo gruppo di 60 cavità riguardava delle grotte di grande interesse che nel frattempo si fossero scoperte, inoltre avrebbe dovuto riguardare delle grotte che pur di grande interesse, ma trovandosi attualmente fuori dalle zone di un immediato pericolo ambientale. non venivano ancora inserite nel primo elenco sopra indicato. Vi era comunque la possibilità che se nell’area fossero sorti dei pericoli (non prevedibili) di interventi distruttivi (apertura di cave. strade. tubature, piloni, ecc.) l’inserimento in un elenco di riserva doveva essere immediato.
Il grosso problema era però reperire dei finanziamenti regionali per adempiere a tutte le formalità previste dalla legge. per la notifica ai proprietari e possessori dei decreti di tutela. Si dovevano cioè compiere delle ricerche catastali e tavolari, eseguire dei precisi rilievi topografici per ubicare sulle mappe catastali l’esatta posizione dell’ingresso della cavità in proposta di tutela; ricercare nomi, indirizzi, successioni testamentarie iscritte nei libri tavolari, vincoli di vario tipo, servitù, usi civici, ecc.
Tutti questi elementi “probatori del possesso” ovviamente non sono presenti nel Catasto delle Grotte, fatta eccezione per la posizione topografica, data dalle coordinate geografiche e tutti gli altri elementi tecnici, esplorativi e scientifici che riguardano la cavità in quanto a “oggetto speleologico”. Trovati i finanziamenti, ovviamente in ragione di ben determinati importi annui, vennero incaricati dei professionisti per la ricerca e la stesura ti quanto richiesto per una determinazione certa delle incombenze previste dalla legge, per procedere alla fase successiva.
Delle 140 grotte sopra indicate venne scelto un guppo di 30 cavità, alle quali sono state aggiunte altre due, nel corso delle operazioni di ricerca catastale. Una di queste, la “Grotta presso la stazione ferroviaria di Aurisina” (Grotta Nemez, 75/89 VG), già compresa nell’elenco generale, veniva indicata come urgente di tutela a causa di lavori di ampliamento di una casa di civile abitazione in tutta prossimità all’ingresso della grotta, e ciò a causa di una insicura (per la grotta) destinazione urbanistica dell’area circostante.
L’altra, di recentissima scoperta, la “Grotta Claudio Skilan” (5720 VG), che con il suo poderoso sviluppo di oltre 5 km e la presenza di acque sotterranee, presentava una immediata necessità di salvaguardia, anche nei riguardi di visite incontrollate, che avrebbero potuto cancellare tracce di eventi idrologici, legati al’andamento delle acque carsiche.
La Commissione consultiva per i beni ambientali aveva espresso parere favorevole in merito all’avvio delle procedure previste dalla L.R. 29/88 per l’inclusione di queste 32 cavità nell’elenco delle “…cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica”, di cui all’art. 2 della più volte citata legge 1497/1939.
Per il completamento delle procedure di tutela, nella seduta della suddetta Commissione del 6 settembre 1993, venivano invitati (in qualità di membri votanti), i Sindaci o i loro delegati, dei Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino, San Dorligo della Valle, Doberdò del Lago, Savogna d’Isonzo. Comuni questi, nell’ambito dei quali si aprono gli ingressi delle 32 grotte in corso di tutela.
L’approvazione del provvedimento di tutela avvenne all’unanimità dei convenuti. Attualmente sono in corso le relative pratiche per la tutela di un altro gruppo (una ventina di cavità del Carso) ed il Catasto Regionale delle Grotte sta preparando un elenco di proposta di massima per 150- 160 grotte siglate Fr. Ovviamente anche questo elenco comprenderà innanzitutto le   importanti grotte del Friuli, tenendo in considerazione soprattutto la loro posizione, rispetto ai centri abitati, infrastrutture viarie, industriali, ecc.. lasciando ad un secondo tempo tutte quelle cavità che si aprono in alta montagna (Alpi Carniche e Giulie), per cui la severità dell’ambiente è già di per se stessa garanzia di protezione. Il risultato che la speleologia ha ottenuto con questa operazione di conservazione delle grotte, è quello di evitare la loro distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento. il deterioramento ed il deturpamento, secondo quanto previsto dalla L.R. 27/1966. indipendentemente se le grotte si aprono in aree già protette (parchi, ambiti di tutela), oppure in aree fortemente antropizzate o di scarso interesse ambientalistico.
                                                                                                       Fabio Forti A conclusione dell’iter normativo sopraespresso, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giuliia D.P.G.R. n. 4046 D.D. 13.09.1996 pubblicato sul supplemento straordinario del BUR n. 41 del 09.10.1996 venne poi dichiarato l’interesse pubblico per sole 25 cavità naturali site nel carso Triestino e Goriziano in quanto difficoltosa fu l’identificazione dei proprietari dei terreni di tutte e 32 le cavità selezionate ai quali notificare il vincolo di tutela e per le quali si rimandò ad un succesivo provvedimento normativo che non fu mai adottato.
 Paolo Toffanin

Scarica l’atto normativo

LE 25 GROTTE ATTUALMENTE TUTELATE

N°d’ordine N° di Catasto Denominazione della cavità
1 1/12 VG Grotta di Padriciano
2 31/6 VG Grotta Ercole
3 34/271 VG Grotta Azzurra di Samatorza
4 64/49 VG Grotta Bac
5 73/37 VG Grotta dell’orto
6 74/88 VG Abisso di Fernetti
7 76/105 VG Antro di Bagnoli
8 78/242 VG Grotta di Ternovizza
9 290/420 VG Grotta delle Gallerie
10 4709/5540 VG Abisso Samar di Riky
11 2328/4760 VG Grotta Regina del Carso
12 724/3875 VG Grotta Costantino Doria
13 781/3960 VG Abisso dei Cristalli
14 829/3988 VG Grotta Lindner
15 930/4139 VG Fessura del’ Vento
16 1295/4273 VG Grotta Valentina
17 4800/5600 VG Grotta Marilena Del Gobbo
18 1525/4429 VG Grotta Arnaldo Germoni
19 1639/451 1 VG Abisso Riccardo Furlani
20 1844/4583 VG Grotta del Timavo
21 3574/51 43 VG Grotta dell’Edera
22 4137/5269 VG Grotta delle Margherite
23 41 68/5300 VG Grotta del Maestro
24 5070/5720 VG Grotta Skilan
25 75/89 VG Grotta Nemez

LE 7 GROTTE CHE NON HANNO COMPLETATO L’ITER NORMATIVO DI TUTELA

N°d’ordine N° di Catasto Denominazione della cavità
1 5/116 vg Abisso sopra Chiusa
2 22/39 VG Torri di Slivia
3 173/91 VG Caverna Pocala
4 4215/5335 VG Grotta del Paranco
5 1255/4204 VG Grotta del Dio Mithra
6 3949/5242 VG Grotta Tom
7 4136/5268 VG Abisso Massimo