NUOVE INDICAZIONI LEGISLATIVE PER L’ATTIVITÀ SPELEOLOGICA IN SLOVENIA
Pubblicato sul n. 47 di PROGRESSINE – anno 2003
Viste le già galoppanti ed impazzite voci che circolano a Trieste, desidero affrontare e fare un po’ di chiarezza sulla nuova legge sulla protezione delle grotte recentemente approvata dal parlamento sloveno, legge che va finalmente a colmare ed a regolamentare l’attività speleologica sull’esteso territorio carsico dei nostri confinanti. Partendo dal 1991, anno di proclamazione della Repubblica di Slovenia, e senza affrontare gli imprevisti di chi ha vissuto gli anni precedenti con i graniciari jugoslavi in appostamento fuori dalle grotte, cadevano tutte le restrizione e leggi poste dal governo della SFRJ e subentravano le normative legislative del parlamento sloveno. Nel caso delle grotte, attività pensata sia in termini di visite che di esplorazioni (per la ricerche di biospeleologia bisognava comunque avere i permessi dai ministeri competenti), non venivano emanate né leggi o disposizioni di merito: improvvisamente le grotte divennero di libera visita, non c’era una regolamentazione ufficiale. Essendo le leggi assenti, ognuno alla fine si arrangiò come meglio credeva. Quindi si passò da periodi in cui si contattava il gruppo locale sloveno per fasi accompagnare (saggia e sempre auspicabile decisione), ad altri in cui prima e dopo la visita della grotta si avvertiva il più vicino comando di Milica in quanti si era e dove si andava, una sorte di preallarme in caso d’incidente e successivo recupero (che per fortuna non è mai accaduto). Altre zone car-siche invece rimanevano con il punto interrogativo, in quanto nell’area non c’erano gruppi speleo che lavoravano e l’agente al comando di Polizia bofonchiava qualcosa come “e proprio a me venite a dire che andate in grotta? Andate e basta!”. Altre aree erano più o meno off-limits punto e basta: una su tutte la zona “d’azione” del gruppo di Sesana, ove in alcuni periodi bisognava passare alla loro sede, farsi rilasciare un “coupon” vidimato che fungeva da pass per andare in una data cavità della zona (Voragine dei Corvi, Stoicovich, Abisso di Gropada etc..), sorta di salvacondotto degli sceriffi locali per non incappare in controlli da parte della Policia o nell’arrogante taglio di pneumatici di automobili con adesivi speleo e targate “I”. E qui cade il discorso: la polizia magari interveniva, ma su che regole? Su nessuna, ma lo scoprimmo ben dopo. Non esisteva quindi nessun supporto giuridico-amministrativo-legale per proibire la visita nelle cavità o tanto meno (ed assai più grave e fastidioso) a condurre per accertamenti qualche speleo impaurito in qualche stazioncina a subire i controlli del caso. Come potete capire, una bella confusione, ma quasi mai le cose finivano con qualche problema: ove ciò sia capitato, fu dovuto principalmente alla “monaggine” di alcuni speleo, che magari per andare in quella data grotta calpestavano l’orto del contadino, o rilevavano senza un corretto comportamento le grotte in esplorazione da parte di speleo sloveni (ne abbiamo uno in casa noi, indovinate chi è...). Come in ogni paese, andare a visitare le grotte slovene con un minimo d’intelligenza e programmazione, magari informando
il gruppo locale, non comportava mai dei problemi. Come un po’ avviene quando si va a fare un giro in qualche cavità in Italia. Ad incasinare e confondere le cose in alcuni casi (il che è molto significativo sulla attuale consistenza “culturale” speleologica di un certo grottismo triestino) entravano nelle discussioni sulle disposizioni slovene degli individui italiani che di grotte in Slovenia non ne avevano mai visto una (Postumia a parte...), ponendosi come detentori del sapere: bisognava creare il “casus” da portare in direttivo. Quindi oltre alla già confusa situazione legale slovena si poneva il problema delle “voci” triestine che il più delle volte erano le invenzioni di totali incompetenti e alla fin fine di totali disinteressati al problema.
LINEE GUIDE ATTUALI PER L’ATTIVITÀ SPELEOLOGICA IN SLOVENIA
Ora finalmente c’è una legge che regolamenta l’attività speleo in Slovenia. Si tratta di un corposo testo corredato da 70 articoli in vigore dal 30 gennaio 2004 che affronta i vari aspetti della tutela delle grotte. Vediamone gli aspetti principali, desunti da un testo preparato dalla Ja-marska Zveza Slovenije (Legal guidelines for caving in Slovenia) e quindi avente valore reale, nel senso che quanto scriverò d’ora in poi non me lo sono inventato io ma è tratto dal testo in questione.
Questa legge copre i vari aspetti delle attività speleologiche sul territorio, quindi non solo visite ed esplorazioni ma molto altro. L’aspetto fondamentale di partenza è questo: le grotte, tutte indistintamente, divengono proprietà dello Stato e come tali vengono tutelate. Ad esempio azioni quali gettare rifiuti in grotta, asportare concrezioni, scarburare, costruire sopra le grotte o usarle come pozzi neri saranno trattate con estrema severità: quando si trova una cavità costruendo una casa o una strada, bisognerà comportarsi come se si fosse in un’area protetta. Alcune eccezioni saranno possibili per certi tipi d’attività di ricerca scientifica, da concordare chiaramente con il Ministero dell’Ambiente sloveno. Le multe applicate alla mancata osservanza di questa regole, porteranno sanzioni salatissime: si va dai 400 ai 120.000 euro per danni di vario genere, si arriva a picchi di 380.000 euro per una totale distruzione di cavità naturale. Le multe verranno applicate alle persone fisiche, le multe per le società (ad esempio una società di costruzioni che trova una grotta e la chiude con il cemento, chiedere alla costruenda galleria Cattinara-Padriciano...) saranno ancora più elevate. Parlando invece delle attività speleolo-giche vere e proprie, vengono date alcune precise indicazioni. Le visite da “diporto”, le gite tra amici in grotta, le ripetizioni in cavità conosciute, sono libere. Qualsiasi lavoro oltre il “camminare” nel sottosuolo, come ad esempio piantare un fix o fare un rilievo o arrampicare un camino, verrà considerato come ricerca e di conseguenza regolamentato attraverso il rilascio di un permesso, quasi una sorta di “patente europea speleologica” (il nome esatto del permesso è “qualifica per l’attività speleologica individuale”). Questa licenza comproverà che la singola persona è conscia delle leggi di protezione delle cavità, apporterà un minimo impatto ambientale durante le esplorazioni ed è a conoscenza delle tecniche e procedure di progressione e soccorso individuale. Questo permesso sarà rilasciato a seguito di un esame che per gli speleologi sloveni sarà tenuto in accordo con la JZS e con alcuni rappresentanti del Ministero dell’Ambiente: gli speleo esteri avranno la possibilità o di sostenere l’esame come gli speleo sloveni, oppure di farsi rilasciare dalla propria associazione nazionale riconosciuta dalla UIS gli esiti dell’eventuale esame sostenuto in terra natia, e presentare debita richiesta d’iscrizione presso il database che verrà istituito negli uffici del ministero sloveno. Dopo questa iscrizione, qualunque speleologo potrà condurre delle esplorazioni nelle grotte del territorio sloveno (informando preventivamente la JZS e l’eventuale gruppo sloveno che lavora già nell’area carsica prescelta) con alcune eccezioni: è in via di definizione il regolamento d’attuazione della legge che incorporerà una serie di grotte protette per le quali verrà nominato una sorta di tutore e le cui visite saranno possibili solo previo accordo e successivo accompagnamento di tale persona. In queste cavità, non sarà richiesto il “patentino” e probabilmente si dovrà versare una quota in danaro per singola persona. Anche per le attività di esplorazione portate avanti senza il permesso sono previste delle multe, da un minimo di 200 ad un massimo di 1200 euro. Gli speleologi che risiedono in un paese che non è membro UIS o che non hanno svolto un esame speleologico nella propria nazione, potranno sostenere come già detto un esame in Slovenia, altrimenti non saranno autorizzati ad andare in grotta per esplorazioni e ricerche.
Andiamo avanti. In accordo con le regole UIS, tutte le scoperte che verranno fatte dovranno essere riportate all’Istituto di Ricerche Carsiche dell’Associazione Speleologica Slovena, compresi i dati catastali delle nuove grotte scoperte ed eventuali organismi viventi trovati. Infine, in ogni caso le procedure dettagliate delle firme per i permessi o sulle modalità delle relazioni di ricerca non sono ancora state adottate, esse verranno descritte nel prossimo regolamento che probabilmente verrà compilato entro la fine 2004.
OSSERVAZIONI SULLA LEGGE ED ASPETTI SUL RICONOSCIMENTO RILASCIATO IN ITALIA
S’intuisce subito che la volontà del legislatore è quella di ufficializzare l’attività speleologica dopo che lo Stato è diventato proprietario delle grotte. Fondamentale risulta la formazione tecnico-didattica delle persone che frequenteranno tali ambienti ipogei: ecco a mio avviso la motivazione del sostenere l’esame presso strutture riconosciute (per gli speleo sloveni) o un riconoscimento ufficiale presso l’associazione riconosciuta dalla UIS per ogni singola nazione. Piace ovviamente l’iniziativa della reciprocità data agli speleologi esteri, che potranno ottenere l’iscrizione alla pari dei colleghi sloveni presso il ministero e potranno con certezza legislativa portare avanti anche attività di ricerca ed esplorazione.
Ma c’è un aspetto curioso e con un certo peso sotto il profilo del riconoscimento legale che riguarda la situazione italiana. È noto che in Italia ci sono due associazioni che si occupano di speleologia, la Società Speleologica Italiana e i gruppi speleo del Club Alpino Italiano. A livello UIS però, solo la SSI viene riconosciuta come organismo italiano, il CAI non fa parte di tale associazione. Quindi è ipotizzabile che in Italia il rilascio dell’attestato di aver sostenuto un esame verrà riconosciuto solo agli associati SSI. Il CAI non risulterà come organismo riconosciuto (non facendo parte della UIS). E qui scatta un primo dubbio: in Italia solo la Scuola Nazionale di Speleologia CAI è riconosciuta dallo stato italiano come struttura tecnico-didattica nella formazione di speleo e di persone che praticano attività di vario genere in ambiente montano. Facendo quindi un rapido ripasso, per esplorare in Slovenia gli speleo italiani dovranno essere patentati da un organismo (la SSI) che è riconosciuto a livello UIS ma non è riconosciuto come legale sul stesso territorio della Repubblica Italiana. Può la SSI rilasciare attestati di esami speleologici? Ad interpretare le leggi italiane, assolutamente no. Il CAI quindi, non solo è detentore a livello speleologico dell’unica scuola didattica legalmente riconosciuta (ma non parliamo solo di legalità: valutiamo anche gli aspetti didattici e i percorsi di formazioni adottati dalle scuole italiane, nettamente a favore come rigore, serietà e monitoraggio della SNS-CAI) ma anche del Soccorso Speleologico e della conseguente Scuola.
Tecnici CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). Senza forzare la mano, fornendo un esempio banale, risulterà ben assurdo che ad esempio un istruttore CAI o un tecnico del Soccorso Speleologico dovranno essere “certificati” dalla SSI per andare in grotta in Slovenia (o, a questo punto, in qualsiasi altra parte del mondo), quando la SSI stessa per legge italiana non può rilasciare tali attestazioni come scuola di speleologia.
Bisognerà quindi vedere come si comporterà la SSI stessa, se comunque rilascerà degli “attestati” aventi forza di gruppo (rilasciati cioè ai singoli soci dei gruppi associati) o “attestati” nominali (per i quali quindi sarà richiesta l’iscrizione individuale). La speleologia CAI, ed è una bella fetta, si trova certo in una curiosa situazione: riconosciuta in Italia come unica struttura tecnico-didattica dalla legge n° 91 del 26 gennaio 1963 e successive modifiche, ma non all’estero via UIS. Una soluzione potrebbe essere quella di applicare una piccola nota al costituendo regolamento attuattivo della legge slovena che comporti il riconoscimento pure del CAI benché non presente in UIS, ma storicamente presente nella storia della speleologia italiana (e soprattutto a Trieste, città dalla quale tanti speleologi si muovono verso la Slovenia).
In tal senso è già stata sollecitata sulla questione la Commissione Interregionale per la Speleologia CAI e la SNS CAI per prendere in esame il problema e portare in seno alla Commissione Centrale per la Speleologia l’argomento da sviluppare e risolvere, in collaborazione tra il CAI centrale e con il Ministero sloveno e la Ja-marska Zveza Slovenije.
Urge chiaramente una soluzione comune, che a mio avviso si potrà trovare solamente se gli organismi interessati si relazioneranno e confronteranno tra loro, applicando e riconoscendo le normative italiane e comunitarie. Oppure ognuno difenderà il proprio mondicino, magari su Speleoit?
Riccardo Corazzi
WEBLINKS UTILI:
Associazione Speleologica Slovena - Jamarska Zveza Slovenije [http://www.jamarska-zveza.si/eng/first.html]
Lista gruppi grotte sloveni [http://www.jamarska-zveza.si/eng/clubs.html]
Legge di tutela sulle grotte, testo sloveno [http://www.jamarska-zveza.si/zakon_varstvojam.html]
Codice etico UIS [http://rubens.its.unimelb.edu.au/~pgm/uis/ethic-it.html]
Istituto di Ricerche Carsiche Sloveno - Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti - Institut za Raziskovanje Krasa [http://www.zrc-sazu.si/izrk]
Ministero sloveno dell'Ambiente, Energia e Pianificazione Spaziale [http://www.sigov.si/mop/en/index.html]
